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(G.U. 23
settembre 2005, n. 222)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto
stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica,
contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto
disciplina in particolare:
a) la metodologia per il
calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per
il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e
locazione;
(lettera così
sostituita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del
2011)
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti
incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e
degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del
settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo
Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo
e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel
rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e
coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel
rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili,
anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti
gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con
tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di
edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità
immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta
di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato,
sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un
edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un
uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva,
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione
e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di
installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli
aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture
adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e
degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che
influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico
dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel
presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente
alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia
meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili
primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza
energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti
necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della
purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che
permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla
combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di
calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di
misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore
dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo
trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza
massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si
applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento
(così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 311
del 2006)
1. Salve le esclusioni di cui al
comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi
energetici:
a) alla progettazione e
realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità
e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7,
9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto
all'articolo
6.
2. Nel caso di ristrutturazione
di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di
cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione
integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
b) una applicazione
integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento
dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli
prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti,
quali:
1) ristrutturazioni
totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere
a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse
dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
a) gli immobili ricadenti
nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo
136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui
il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile
del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri
storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando
gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati;
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi
tipici del settore civile.
Art. 4.
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, sono definiti:
(regolamento emesso con
d.P.R.
n. 59 del 2009)
a) i criteri generali, le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei
consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione
d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al
settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata
e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo
alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie
di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli
impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la
Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito
denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di
seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per
l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto
dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione
della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti
all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste
attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto
il territorio nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione
professionale e l'occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici
(così modificato
dall'articolo 2 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e
quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di
certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a
carico del venditore o del locatore:
(comma così modificato
dall'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 2011)
a) a decorrere dal 1° luglio
2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a
1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero
immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1°
gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è
necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della
generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni
caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad
iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate
all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso
o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1°
luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura
comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza
contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.
2. La certificazione per gli
appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione
comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico
comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere
predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.
(comma introdotto
dall'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 2011)
2-ter. Nei contratti di
compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è
inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla
certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione
si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di
certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
(comma introdotto
dall'articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 28 del 2011)
2-quater. Nel caso di offerta di
trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano
l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione
energetica.
3.
(comma abrogato dall'articolo
35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
4.
(comma abrogato dall'articolo
35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
5. L'attestato relativo alla
certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad
ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione
energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri
dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che
consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica
dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi
più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000
metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso
edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà
pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei
decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono
tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di
certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di
cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi
precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che
minimizzino gli oneri.
Art. 7.
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
e estiva
1. Il proprietario, il
conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne
assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché
siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le
prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del
controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale
ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa
vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai
modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione,
in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al
soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa
visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
(così modificato
dall'articolo 3 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. La documentazione progettuale
di cui all'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere
realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica
dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori
e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine
lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale
documentazione asseverata.
3. Una copia della
documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini
degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la
consegna della documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi
di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente
decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la
conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le
operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente
o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui
al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
(così modificato
dall'articolo 4 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti
realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la
qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che
la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli
impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo
1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor
onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui
metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità,
trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di
energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente
decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo
7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e
alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più
efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione
di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di
climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per
gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i
soggetti di cui all'articolo
7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del
proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui
all'articolo 17 del d.P.R. 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le
informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti
negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con
gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di
campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in
collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i
principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici
presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente
decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di
finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di
miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui
all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della
predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere
ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza
di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il
catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione
di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle
regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono
disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema
informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai
commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica
amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo.
4. Per gli impianti che sono
dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità
competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni
dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del
rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione
del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme
contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni
tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di
fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento
e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo
sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare,
in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.
Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attività
produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del
presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali
interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei
dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia
e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale
vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della
legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a
loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di
settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di
materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di
installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e
regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che
impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di
energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai
processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico
della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel
settore civile.
3. I risultati delle attività di
cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a
riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome
a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da
trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista
ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla
Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio
della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di
azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato,
riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro
conoscitivo di cui al periodo precedente.
Titolo II -
NORME TRANSITORIE
Art. 11 Requisiti della prestazione energetica degli edifici
(così modificato
dall'articolo 5 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Fino alla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione
energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il
fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle
norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
1-bis. Fino alla data di entrata in
vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, di cui all'articolo
6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è
sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica
rilasciato ai sensi dell'articolo
8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8
ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi
dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo
6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente
procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro
efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.
Art.
12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi
di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli
articoli 7 e 9, dal d.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
Titolo III -
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
13. Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attività
produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui
sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori
delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di
accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi
programmi e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del
presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte
ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti
dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono
l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra
questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si
segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi
operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi,
nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione
all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti
di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il
sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e
sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 23
agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti
predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi
disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attività per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 14. Copertura finanziaria
1. All'attuazione
del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui
all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Agli oneri
derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari
a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante
utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15. Sanzioni
(così modificato
dall'articolo 6 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Il professionista qualificato
che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto
delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo
8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica
senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo
4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo
8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non
veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della
parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al
collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che
omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e
dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo
8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con
la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo
vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca
reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui
all'articolo
8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di
qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al
progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo
28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore
dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che
se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo
7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro
e non superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del
controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo
7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000
euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna
al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione
energetica di cui all'articolo
6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000
euro e non superiore a 30.000 euro.
8.
(comma abrogato dall'articolo
35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
9.
(comma abrogato dall'articolo
35, comma 2-bis, legge n. 133 del 2008)
Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
(così modificato
dall'articolo 7 del d.lgs. n. 311 del 2006)
1. Sono abrogate le seguenti norme
della
legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1, 2 e
4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31,
comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
1-bis. Il
comma
2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal
seguente:
«2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento
del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
quote millesimali.»
2. Il
d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente
decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo
4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 5, commi
1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12,
14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. E' abrogato l'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante
recepimento delle norme UNI attuative del d.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412,
recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza
unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso
ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto
dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome,
le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle
materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di
attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE
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